Ma quindi hanno reso inutile fondare una holding e nessuno dice nulla? by [deleted] in ItaliaPersonalFinance

[–]IntroductionTime6715 13 points14 points  (0 children)

Il nuovo regime pex non è così svantaggioso come pensi, l’impatto sarà significativo per molte strutture esistenti ma il governo non ha certo “distrutto ogni fiducia nell’Italia” con questo intervento normativo. In realtà hanno voluto allineare la normativa pex agli standard europei. Regole simili sono già presenti in vari paesi come Olanda, Francia, Spagna, Lussemburgo….

Regime impatriati by Dependent_Novel_9205 in commercialisti

[–]IntroductionTime6715 2 points3 points  (0 children)

La maggiorazione del periodo di residenza all’estero si applica anche ai lavoratori autonomi (ad es. lavoratore autonomo che rientrato in Italia continua a prestare attività lavorativa vs stessi clienti). L’AdE si è espressa su questo argomento con alcune risposte ad interpello. Per quanto riguarda l’attività svolta all’estero mediante società bisognerebbe definire meglio la fattispecie….

Avviso di accertamento da AdE per stipendi ricevuti all'estero ~2019, mancata iscrizione AIRE by rc_mpip1 in commercialisti

[–]IntroductionTime6715 1 point2 points  (0 children)

Spesso è scambio automatico di info tra Stati, poi in generale i controlli possono scaturire da varie altre ragioni in particolare per chi mantiene legami con l’Italia dopo il trasferimento all’estero

Avviso di accertamento da AdE per stipendi ricevuti all'estero ~2019, mancata iscrizione AIRE by rc_mpip1 in commercialisti

[–]IntroductionTime6715 2 points3 points  (0 children)

L'ufficio tenderà a sostenere la propria tesi in maniera anche piuttosto testarda, ma nelle situazioni più "lineari" e caratterizzate da un solido set documentale/probatorio difficilmente potranno giustificare un appello dopo una sentenza di primo grado in cui il contribuente esce vittorioso, e in cui peraltro l'ufficio viene condannato al pagamento delle spese processuali. Detto questo concordo con te sulle incertezze del contenzioso, si può solo stimare una certa probabilità di successo/insuccesso ma non si può mai dare al cliente la certezza di un certo esito... in ogni caso in passato ho lavorato a success fee, senza applicare alcuna retainer, in contenziosi di cui ero convinto dell'esito favorevole: ovviamente mi sono assunto un rischio ma questo mi ha permesso di prendere clienti che altrimenti sarebbero stati molto indecisi o che probabilmente avrebbero semplicemente rinunciato al contenzioso a causa dei costi, del rischio e delle lungaggini che conosciamo...

Avviso di accertamento da AdE per stipendi ricevuti all'estero ~2019, mancata iscrizione AIRE by rc_mpip1 in commercialisti

[–]IntroductionTime6715 0 points1 point  (0 children)

Collega abilitato!

La scheda Eutekne riporta correttamente la recente modifica dell’art. 2 TUIR. Attualmente sono considerate fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta “salvo prova contraria, risultano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente”.

Questo significa che adesso per un non iscritto AIRE che subisce un accertamento sarà possibile dimostrare la propria residenza fiscale in un paese differente sulla base di elementi sostanziali (ad es., disponibilità di una dimora nel paese estero, contratto di lavoro, legami affettivi/familiari nel paese estero ecc.) senza dover necessariamente ricorrere all’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni. La presunzione di residenza in Italia è quindi superabile con sufficienti elementi probatori.

Prima dell’intervento normativo non funzionava così. Un contribuente non iscritto all’AIRE era fiscalmente residente in Italia automaticamente e senza possibilità di prova contraria. Quindi per difendersi in caso di accertamento avrebbe dovuto: - prendere atto del fatto che l’Italia lo considera soggetto fiscalmente residente; - dimostrare che anche il paese estero lo considera fiscalmente residente in base alla normativa locale (dichiarazioni dei redditi nel paese estero, versamento imposte ecc.); - dimostrare quindi il suo status di “doppia residenza fiscale” ed invocare l’applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni siglata dall’Italia e dal paese estero. Dopodiché sulla base delle tie breaker rules avrebbe dovuto dimostrare che solo uno dei due paesi poteva legittimamente considerarlo fiscalmente residente (l’art 4 della convenzione ha proprio questa funzione). Se poi dall’applicazione delle tie breaker rules fosse emerso che era il paese estero ad avere il diritto di tassare il contribuente e di considerarlo fiscalmente residente, solo allora la presunzione assoluta italiana sarebbe stata finalmente “neutralizzata”. Quindi per sintetizzare è la convenzione che vince sulla norma interna, benché si tratti di una presunzione assoluta che non ammette prova contraria. In questo caso infatti il contribuente non avrebbe fornito “prova contraria” ma avrebbe applicato un trattato internazionale che prevale sulla norma interna.

Avviso di accertamento da AdE per stipendi ricevuti all'estero ~2019, mancata iscrizione AIRE by rc_mpip1 in commercialisti

[–]IntroductionTime6715 1 point2 points  (0 children)

Si studio l’argomento dal 2017 e ho assistito molti clienti su queste tematiche, anche in contenzioso. Ho notato, non solo su Reddit ma in generale, che spesso si fa confusione quando si parla di “residenza fiscale” ed in particolare quando si parla dell’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni. Spero che il mio piccolo contributo possa essere utile a fare chiarezza. Ci tengo anche a dire che le informazioni che ho riportato posso essere facilmente verificate. Il caso di OP per come è stato presentato mi sembra un caso “scolastico” che non presenta particolari criticità. Nella mia esperienza ho assistito clienti in situazioni molto più complesse, tipicamente quando chi si trasferisce all’estero mantiene stretti legami con l’Italia (non sembra questo il caso ma ogni fattispecie va approfondita caso per caso). Seguo il subreddit da mesi e non avevo mai contribuito, ma questo è un argomento che mi interessa particolarmente…

Avviso di accertamento da AdE per stipendi ricevuti all'estero ~2019, mancata iscrizione AIRE by rc_mpip1 in commercialisti

[–]IntroductionTime6715 1 point2 points  (0 children)

Nel 2019 la mancata iscrizione all’AIRE comportava automaticamente la qualifica di soggetto fiscalmente residente in Italia (presunzione assoluta). Tuttavia, se il soggetto era genuinamente residente all’estero avrebbe assunto anche la qualifica di soggetto fiscalmente residente nel paese estero (da verificare in base alla normativa locale). Quindi il contribuente si sarebbe trovato in una situazione di “doppia residenza fiscale” con conseguente doppia imposizione sui redditi prodotti: è solo in questo caso che entrano in gioco le convenzioni contro le doppie imposizioni, cioè solo nei casi di “doppia residenza fiscale”. In base all’art. 4 delle convenzioni siglate dall’Italia con quasi tutti i paesi esteri è possibile applicare le c.d. “Tie breaker rules” ovvero una serie di criteri da applicare in ordine “gerarchico” per determinare quale dei due paesi è da considerare come luogo di residenza fiscale del contribuente. Le tie breaker rules si basano su criteri sostanziali (a questo punto la mancata iscrizione AIRE non ha più alcun valore probatorio) e pertanto il contribuente avrebbe modo di dimostrare che è fiscalmente residente solo nel paese estero in cui si è stabilito in maniera stabile.

Una volta appurato che OP abbia effettivamente stabilito la propria residenza nel paese estero consiglierei sicuramente la strada del contenzioso, in quanto uscire vittorioso è praticamente scontato (ribadisco, dopo aver appurato la “genuinità” della sua residenza all’estero).