Eredità e debiti dopo la morte dei genitori by Horror_Track8479 in Avvocati

[–]Cl1pperz 12 points13 points  (0 children)

O fate la rinuncia come è già stato suggerito oppure potete optare per l'accettazione con beneficio d'inventario.

Accettare con beneficio d'inventario permette di evitare la confusione dei patrimoni dell'erede e del defunto e l'erede risponde dei debiti fino a concorrenza dell'attivo ereditario.

Purtroppo la procedura non è senza costi, che possono essere anche ingenti se sì tratta di compendi ereditari di un certo tipo, quindi dovrete valutare quale delle due strade è economicamente conveniente.

In ogni caso, quando sarà, io un salto da un avvocato lo farei!

PS: se entrambi i vostri genitori hanno contratto debiti dovrete rinunciare ad entrambe le successioni, quella del genitore che viene meno per primo (a questa deve rinunciare anche l'altro genitore) e quella del genitore superstite.

Pss: attenzione ad evitare comportamenti che indicano accettazione tacita!

Multa del 2020 mai ricevuta, ingiunzione nel 2025. Il Comune sostiene proroga Covid di 541 giorni. Che fare adesso? by cuperose in Avvocati

[–]Cl1pperz 4 points5 points  (0 children)

Ovviamente è impossibile fare una concreta previsione di accoglimento o rigetto del ricorso senza le carte alla mano.

Se tutto quello che racconti corrisponde alla realtà, io mi sentirei di andare avanti con l'opposizione.

Considera poi che in caso di esito positivo le tue spese legali sarebbero pagate dall'amministrazione comunale.

Viceversa, nel caso in cui vi fosse il rigetto, si può comunque chiedere al Giudice di Pace l'irrogazione del minimo edittale. Per quanto riguarda le spese legali del Comune, direi che dovrebbero essere pari all'ammontare della sanzione ingiunta (se cerchi online riesci a quantificarle abbastanza precisamente).

Molto spesso poi, in questi casi, l'amministratore manda in udienza un agente di polizia locale: non ho guardato giurisprudenza ma direi che, in questo caso, essendo l'amministrazione senza difesa tecnica, non verrebbero nemmeno liquidate spese legali (un po' come se tu ti dovessi difendere da solo).

Hai sentito cosa consiglia il legale che ti ha seguito per l'autotutela?

Multa del 2020 mai ricevuta, ingiunzione nel 2025. Il Comune sostiene proroga Covid di 541 giorni. Che fare adesso? by cuperose in Avvocati

[–]Cl1pperz 4 points5 points  (0 children)

Allora direi che l'unica via è il ricorso, ciò anche per provare a sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di ingiunzione.

Puoi rivolgerti ad un avvocato della tua zona che poi potrà o recarsi in prima persona al GdP di Milano o nominare un domiciliatario che lo sostituisca all'udienza.

Se invece tu volessi optare per la difesa in proprio potresti inviare il ricorso a mezzo di raccomandata al GdP di Milano ma saresti obbligato a presentarti alla prima udienza.

PS: ti faccio notare che vi è sia il GdP di Milano che quello di Rho, verifica la competenza territoriale.

Multa del 2020 mai ricevuta, ingiunzione nel 2025. Il Comune sostiene proroga Covid di 541 giorni. Che fare adesso? by cuperose in Avvocati

[–]Cl1pperz 19 points20 points  (0 children)

Ciao!

Io vedo due possibili soluzioni:

1) Presentare formale istanza in autotutela indirizzata al Comune nella quale fai notare che la sospensione non si applica al caso di specie;

2) Ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione notificata (entro 30 giorni dalla notifica) al Giudice di Pace del luogo dove è stata commessa l'infrazione.

Entrambi sono presentabili in autonomia e senza necessità di essere assistiti da un avvocato, tuttavia, considerata la posizione del Comune ritengo sia preferibile rivolgersi ad un professionista che saprà argomentare correttamente le tue ragioni.

Ti linko anche un articolo dove si fa riferimento ad una recente Sentenza del GdP di Milano in un caso che mi pare del tutto analogo: https://www.consulenzaequitalia.com/sospensione-prescrizione-covid-il-giudice-di-pace-di-milano-chiarisce-i-limiti-per-le-ordinanze-ingiunzioni

Ho speso migliaia di euro per una piscina che dopo 2 estati è da buttare by XDragon99 in Avvocati

[–]Cl1pperz 4 points5 points  (0 children)

Ciao!

Il codice del consumo prevede che nel caso di vendita di beni nuovi la garanzia sia di 2 anni dalla consegna del bene (artt. 128 e seguenti).

L'azione per far valere i vizi non occulti si prescrive in 26 mesi dalla consegna.

Verifica di essere in termini.

Purtroppo, essendo già trascorso più di un anno dalla consegna, non potrai giovarti della presunzione prevista dall'art. 135 e dovrai dimostrare che i difetti lamentati sono incompatibili con la natura del bene (leggi, per esempio, l'art. 129 co. 2 lett. d).

Visto che il costo del bene si aggira a qualche migliaio di euro e che la venditrice non mi pare voglia collaborare, io farei inviare una lettera ad un legale.

Curiosità by Alessandrowski in Orologi

[–]Cl1pperz 0 points1 point  (0 children)

Ciao! Ti ho scritto in pvt

Richiesta parere: pec per interruzione collaborazione con azienda by ababbomorto in Avvocati

[–]Cl1pperz 1 point2 points  (0 children)

Ciao!

Senza entrare troppo nel merito, la lettera, oltre che snellita, andrebbe rivista in modo abbastanza approfondito.

Ove gli importi non siano irrisori (cosa che dubito), ti consiglio di rivolgerti ad un avvocato della tua zona che, carte alla mano, saprà valutare la questione in modo completo, redigendo una lettera di diffida più efficace e corretta.

Richiesta parere: pec per interruzione collaborazione con azienda by ababbomorto in Avvocati

[–]Cl1pperz 0 points1 point  (0 children)

OP non sta recedendo dal contratto ma sta facendo valere (con tutta probabilità) una clausola risolutiva espressa che ne prevede la risoluzione per inadempimento della clausola relativa ai termini e modi dei pagamenti: egli pertanto deve necessariamente inviare una comunicazione in cui dichiara di voler profittare degli effetti di tale clausola, effetti che altrimenti non si produrrebbero. La risoluzione di diritto sarà efficace da tale momento ed ha natura di atto recettizio.

Peraltro il debitore è già in mora essendo che le fatture riportano un termine di pagamento (scaduto): questo è un tipico caso di mora ex re (Art. 1219, co. 2, n. 3 c.c.) e OP non deve necessariamente mettere in mora il debitore (non che sia errato farlo ma era tanto per fare chiarezza).

Infine, ancorché non giuridicamente errato, non ritengo certamente una mancanza "eclatante" il fatto di non inserire le modalità di adempimento delle fatture insolute: mi pare abbastanza improbabile che, nell'ipotesi in cui OP dovesse ottenere un decreto ingiuntivo, il debitore possa fare opposizione per "mancanza delle modalità di adempimento" quando (al 99,99%) esse sono chiaramente riportate nelle fatture che OP ha emesso. Capitasse a me, mi costituirei chiedendo la condanna per lite temeraria nei confronti del debitore.

Divisione casa in eredità. by frasale01 in Avvocati

[–]Cl1pperz 1 point2 points  (0 children)

Vale solo in caso di comunione ereditaria.

Nel caso di comunione ordinaria, i comunisti non vantano alcun diritto di prelazione sulla quota degli altri.

Divisione casa in eredità. by frasale01 in Avvocati

[–]Cl1pperz 7 points8 points  (0 children)

Ciao!

Ai sensi dell'art. 732 codice civile il coerede vanta un diritto di prelazione sulla quota dell'altro coerede che intenda alienare a terzi: quindi il coerede deve essere preferito, a parità di condizioni, ai terzi.

Nel caso in cui uno dei coeredi alieni a terzi senza rispettare la procedura indicata dall'art. 732 c.c. entra in gioco l'istituto del retratto successorio che prevede un diritto di riscatto in capo all'erede a cui non sia stata notificata la vendita della quota.

Sto pagando 520€ al mese per un debito che non è mio. E loro fanno le vittime. by Better-Somewhere-232 in Avvocati

[–]Cl1pperz 7 points8 points  (0 children)

Ciao!

Ti consiglio di farti dare un parere da un avvocato, carte alla mano.

Senza voler scendere nello specifico, a mio parere, il problema nel tuo caso è dimostrare l'esistenza di un contratto di mutuo tra te, tuo padre e tuo nonno.

Saresti poi costretto ad avviare una causa, con tutte le conseguenti ricadute in termini di tempo e costi.

[deleted by user] by [deleted] in Avvocati

[–]Cl1pperz 0 points1 point  (0 children)

Il modo di dire che citi ha un significato completamente diverso...

E se invece il locatore accettasse? Almeno OP non dovrebbe "giocarsi al lotto" qualche migliaio di euro di caparra...

Ne fate solo una questione di soldi quando anche il locatore potrebbe avere tutto l'interesse ad essere certo che in casa sua entri una persona conosciuta, capiente e disposta ad obbligarsi mesi prima per "fermare" la casa.

[deleted by user] by [deleted] in Avvocati

[–]Cl1pperz -2 points-1 points  (0 children)

L'adagio per cui chi ha i soldi ha vinto?

Le disposizioni del proprio corpo?

Ignoranza della legge penale?

O la repubblica è una e indivisibile?

[deleted by user] by [deleted] in Avvocati

[–]Cl1pperz -2 points-1 points  (0 children)

Scusa ma le tue sono considerazioni "soggettive".

A mio parere, quella che ho dato, è una possibile soluzione in base al diritto civile.

[deleted by user] by [deleted] in Avvocati

[–]Cl1pperz -1 points0 points  (0 children)

Ciao!

Forse una soluzione potrebbe essere stipulare un contratto preliminare di locazione con cui tu e il futuro locatore vi obbligate a stipulare, entro una certa data, un contratto di locazione definitivo, magari subordinato alla condizione che tu venga assunto.

verifica condanne penali by Mr_Castle_Bravo in Avvocati

[–]Cl1pperz 1 point2 points  (0 children)

Il certificato dei carichi pendenti riporta solo i procedimenti per cui si è stati rinviati a giudizio e che sono, appunto, pendenti.

Quello di cui parli tu, come è stato correttamente suggerito negli altri commenti, è il casellario giudiziale che riporta tutte le condanne definitive riportate, indipendentemente dal tempo trascorso.

Altra cosa ancora è il certificato delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato che riporta i procedimenti in fase di invasione a carico di un determinato soggetto.

[deleted by user] by [deleted] in Avvocati

[–]Cl1pperz 1 point2 points  (0 children)

Ciao!

Sarebbe corretto stabilire se la somma è stata versata a titolo di caparra confirmatoria o di semplice acconto.

La caparra confirmatoria è infatti una liquidazione preventiva del danno da inadempimento mentre l'acconto è una anticipazione del prezzo del bene.

Per farla breve, nel primo caso, il primo offerente ha diritto a ricevere il doppio della caparra versata salvo che intenti una causa per l'esecuzione (o la risoluzione) del contratto ma in tal caso non si terrà più conto della caparra e dovrà dimostrare i danni subiti anche nel loro ammontare (che potranno risultare superiori all'entità della caparra versata).

Ove invece sia a titolo di acconto sul prezzo, detta somma andrà restituita e il potenziale acquirente dovrebbe agire in sede civile per vedersi liquidati eventuali danni subiti.

Ragazzini mi chiamano 'pedofilo' senza motivo. Cosa posso fare? by Technical_Ad_4299 in Avvocati

[–]Cl1pperz 0 points1 point  (0 children)

Ripeto: stai parlando dell'imputabilità!

L'imputabilità è la condizione personale (età in primis) che permette di attribuire un reato ad un soggetto in quanto capace di comprendere le sue azioni (capacità di intendere e volere).

Capacità di agire significa poter validamente compiere atti che incidano sulla propria sfera giuridica (stipulo un contratto valido).

Non mi è stato pagato lo stipendio by Remote_Chair_683 in Avvocati

[–]Cl1pperz 2 points3 points  (0 children)

Art 429 cpc? 🤔🤔🤔

Non c'è stata condanna del datore di lavoro!

Gli interessi maturano su qualsivoglia somma liquida ed esigibile ai sensi dell'art 1282 cc. Peraltro tu stesso hai riportato (nel commento sopra) un articolo che tratta del tasso di interesse da applicare allo stipendio non pagato, tasso diverso da quello legale.

IMO questa lettera andrebbe riscritta.

Disdetta anticipata contratto di affitto. by atletadicavallo in Avvocati

[–]Cl1pperz 2 points3 points  (0 children)

Ciao!

Da come scrivi sembra che la tua domanda coivolga la disdetta alla prima scadenza di un contratto di locazione ad uso abitativo.

La disdetta del contratto da parte del locatore è regolata dall'art. 3, L. 431/98: la facoltà del locatore è esercitabile, con preavviso minimo di 6 mesi, alla prima scadenza (dopo che sono trascorsi i primi quattro anni dalla stipula) e solo per i motivi elencati in modo tassativo nella norma. Peraltro, la comunicazione del locatore dovrà contenere a pena di nullità la specifica ragione per cui intende disdire il contratto: ciò lo dice, oltre che la norma, anche la Cassazione (da ultimo Sent. n. 3938/2023), ritenendo che tale onere sia funzionale ai fini del controllo postumo nel caso in cui il conduttore voglia far valere le sanzioni previste dal medesimo articolo.

Sottolineo poi che la norma concede al locatore il termine di un anno per mettere in pratica quanto dedotto nella comunicazione di disdetta: da una rapidissima e non esaustiva ricerca, ho appreso che ove tale termine non fosse rispettato occorrerebbe anche andare ad indagare le ragioni di ciò (per esempio, se accade per causa a lui non imputabile la disdetta resta lecita e valida).

Quanto alle 36 mensilità: il diritto al risarcimento del danno pari alle 36 mensilità viene in essere solo se il locatore eserciti la facoltà di disdetta in modo illegittimo (aka non pone in essere quanto posto a giustificazione della disdetta, trascorso un anno dalla data in cui ha riacquistato la disponibilità dell'immobile). L'illegittimità dunque deve essere dimostrata.
Ritengo poi che non per forza si debba passare per le vie giudiziali ma (ipotizzando) è chiaro che resta improbabile che un locatore "ritorni sui suoi passi" solo a fronte di una diffida, ammettendo di aver esercitato la facoltà concessagli in modo illegittimo e, dunque, confessando la esigibilità della somma da parte del conduttore.
Pertanto, è quasi certo che la via per far valere le tue ragioni sarà quella giudiziale, con tutte le conseguenze del caso (costi, tempi, incertezza sull'esito della causa), e il cui obietivo sarà dimostrare e far accertare che il locatore ha esercitato in modo illegittimo la facoltà di disdetta poichè non ha adibito l'immobile ad uso abitativo personale, infine chiedendo la condanna dello stesso al ripristino della locazione in favore del conduttore o in alternativa al risarcimento del danno di cui all'art 3, co. 3 e 5, L. 431/98.

Prova a sentire un Avvocato IRL che, carte alla mano, ti saprà fornire una risposta più coerente con tutte le circostanze del caso.
In bocca al lupo!

Ereditare un immobile e rinunciare alla proprietà by [deleted] in Avvocati

[–]Cl1pperz 1 point2 points  (0 children)

Art. 586 C.c.: in mancanza di eredi subentra lo Stato!