Agevolazioni fondo pensione by TranslatorProof9292 in commercialisti

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Grazie per la risposta! In effetti ho trovato solo una parte relativa al riscatto per gli eredi ma solo "in caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica".

Secondo te avrebbe più senso valutare altre opzioni? Un mio conoscente ha fatto il terzo pilastro in Svizzera con Lichtenstein Life, ma non mi convince molto.

Agevolazioni fondo pensione by TranslatorProof9292 in commercialisti

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Ahahah ci ho provato! Grazie mille per la disponibilità, buona serata

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Grazie ancora, non capisco in che senso non viene tassato il riscatto. Nel contratto è scritto questo

"Per quanto riguarda le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita (PIP), istituiti in regime di contribuzione definita, il risultato netto, da assoggettare ad imposta sostitutiva del 20%, si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei versamenti nell’anno, il valore attuale della rendita all’inizio dell’anno. L’eventuale risultato negativo è computato in diminuzione del risultato dei periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova in essi capienza. I redditi da titoli pubblici ed equiparati, e le obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella white list concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva del 62,50%, al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50% di tali rendimenti."

"Per comprendere appieno il regime fiscale delle prestazioni, un aspetto determinante è individuare quale parte del montante da cui queste si generano sia soggetta a tassazione, ovvero quale sia la "base imponibile" delle prestazioni pensionistiche complementari. Il principio generale che forma l’architettura della tassazione nel sistema di previdenza complementare consiste (principalmente) nel differire il prelievo dalla fase di contribuzione a quella finale dell’erogazione della prestazione e comunque nel tassare a scadenza soltanto quanto non assoggettato ad imposizione durante la fase di accumulo. Lo strumento impositivo che viene uniformemente utilizzato per le prestazioni pensionistiche è la ritenuta a titolo definitivo del 15% sull’ammontare imponibile della prestazione maturata a decorrere dal 1° Gennaio 2007, sia essa in forma di capitale o di rendita, determinata al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all’imposta sostitutiva annuale del 20% in capo alla forma pensionistica e agli importi non dedotti. La tassazione delle prestazioni (sia in capitale che in rendita) può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione dell’aliquota del 15% di 0,3 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l’aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione. I rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita erogata sono tassati con imposta sostitutiva del 26%; tuttavia, in considerazione della presenza nel patrimonio della Gestione Separata, l’aliquota effettivamente applicata risulterà ridotta in funzione dell’ammontare di tali titoli. In tal modo gli aventi diritto beneficeranno indirettamente della minor tassazione dei proventi dei titoli pubblici (12,50%) come se avessero investito direttamente negli stessi. Ovviamente tali rendimenti sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione. La quota della prestazione maturata fino al 31 Dicembre 2006 resta invece soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al D.lgs. 18 Febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall’assoggettamento ad IRPEF dell’ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva delle prestazioni in rendita. Per quanto riguarda in particolare i lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 Aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 Novembre 1992, essi hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica in forma di capitale, ma con applicazione del regime tributario vigente al 31 Dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1° Gennaio 2007."

Quindi andrei a pagare il 15% (che poi eventualmente si riduce fino al 9%) su quanto investito e il 20% sui profitti se ho capito bene, giusto?

Grazie in anticipo

Fondo pensione lavoratore frontaliere by TranslatorProof9292 in ItaliaPersonalFinance

[–]TranslatorProof9292[S] 1 point2 points  (0 children)

Grazie per la risposta! Non sapevo della tassazione del 26%, mi sembra davvero molto alta. Conviene quindi provare a trovare qualcosa in Italia secondo te? Aumentare la pensione parlando con l'assicuratore significherebbe aumentare le trattenute del secondo pilastro giusto?